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Videosorveglianza parte 1: la normativa
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Scritto da Matteo   
Giovedì 30 Dicembre 2010 18:13
Saranno pubblicati una serie di articoli riguardanti la video sorveglianza. Inizieremo con la parte normativa che regola gli aspetti legali dell'impianto. Negli articoli successivi parleremo dei componenti: le telecamere, i cavi e i sistemi di registrazione e controllo remoto e come collegare i vari componenti.


La regolamentazione degli impianti di videosorveglianza agisce in tutela della privacy. Il garante della privacy ha emanato ad Aprile del 2010 un provvedimento che sostituisce il precedente del 2004. Il nuovo provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°99 del 29 Aprile 2010.
Di riferimento anche il Codice in materia di protezione dei dati personali che si trova a questo indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248
In questa guida sarà fatta particolare attenzione alla normativa che regola gli impianti installati in ambito privato in modo che chiunque sia dotato di abilità pratiche possa realizzare il proprio impianto rispettando il nuovo provvedimento.
Per gli impianti in luoghi commerciali si rimanda alla lettura del testo completo.

Gli impianti di videosorveglianza servono per monitorare e registrare molteplici tipologie di ambienti. Qui considereremo l'installazione in ambito privato ovvero per sorvegliare un area appartenente alla proprietà privata. In questa situazione l'impianto si trova in un luogo diverso dagli ambienti di lavoro o aperti al pubblico. L'impianto in questione servirà principalmente per la tutela dei beni.

E' ammesso dall'articolo due del provvedimento installare le telecamere per tutelare la proprietà.
L'articolo tre del provvedimento definisce gli adempimenti da applicare ai soggetti pubblici e privati. Entrambi devono segnalare che l'area è video sorvegliata. Per informare i terzi che le loro immagini sono monitorate sono disponibili due tipologie di informative minime. In figura 1 è mostrata l'informativa minima che va bene per ogni tipologia di impianto realizzato: impianto di monitoraggio senza registrazione, impianto con registrazione, impianto con o senza registrazione controllabile da remoto. Se l'impianto è collegato con le forze di polizia allora bisogna installare l'informativa minima di figura 2.

Nella maggior parte dei casi, la sorveglianza di aree private non è gestita da terzi e le immagini riprese rimangono in possesso, in caso di registrazione, al proprietario dell’area. Il proprietario utilizza le immagini per fini personali e non le cede a terzi per fini diversi dall’uso personale. In questo caso non trovano applicazione ad esclusione dell'articolo 5 comma 3, gli articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali. L’articolo 5 comma 3 definisce: "Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31."

Art. 15
Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 11.
Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 31
Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.
Inoltre nei casi in cui non trovi applicazione la disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali, il consenso al trattamento di dati delle persone video sorvegliate può non essere effettuato dai privati

In sintesi:
se la videosorveglianza viene eseguita da un privato per uso personale e le informazioni non vengono cedute a terzi:
l’area ripresa deve essere solo quella privata
non viene video sorvegliata nessuna area pubblica o privata non di proprietà
obbligo di installazione delle informative minime Figura 1
non è obbligatorio il consenso sul trattamento delle informazioni

L’autore e gli amministratori di www.ingonline.biz si sollevano da qualsiasi responsabilità legata ai consigli o prescrizioni contenute nell’articolo. Per una più precisa trattazione si rimanda il lettore ai seguenti documenti oppure contattare lo staff tecnico di ingonline per una consulenza.
Il lettore è responsabile delle azioni che intraprende a seguito della lettura e solleva da ogni responsabilità autore e amministratori del sito.

Materiale di consultazione:
Provvedimento del Garante privacy in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010.
 
Figura1
 
Figura2
 
 

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